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Tra le varie misure per contrastare la crisi economica causata dalla pandemia, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto il c.d “esonero contributivo”. Solo i soggetti che rientrano in specifici requisiti vi posso accedere e le istanze di esonero potranno essere presentate entro il 31 luglio 2021.

Precisando che ancora non sono ancora stati emanati i decreti attuativi, ad oggi è già possibili delineare la platea dei contribuenti che vi rientrano e l’ammontare dell’agevolazione.

 

I SOGGETTI BENEFICIARI & REQUISITI DI ACCESSO

Nell’articolo 1 i commi 20 – 22 Bis dispongono che la misura riguarda le seguenti tipologie:

Tali soggetti inoltre non devono percepire redditi di lavoro subordinato né essere titolari di pensione diversa dall’assegno di invalidità.

Inoltre, per accedere all’esonero occorre rispettare i seguenti requisiti:

  • Regolarità contributiva attestata dal DURC: requisito previsto per gli iscritti alla gestione sperata e AGO dell’INPS entro il primo gennaio 2021, ma non per professionisti indicati al punto 2 e 3 della tabella precedente;
  • Calo del fatturato 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019;
  • Reddito complessivo lordo per l’anno 2019 inferiore o uguale a 50.000 euro: per i professionisti indicati ai punti 2 e 3 occorrerà far riferimento al quadro RE (o RH in caso di professionisti associati); per gli artigiani e commercianti iscritti all’AGO occorrerà prendere il quadro RR (Modello Unico PF) Sez. I colonna 3 “Reddito di impresa”; per gli iscritti alla gestione separata occorrerà invece far riferimento sempre quadro RR Sez. II RR5 colonna 2 “Reddito”.

 

OGGETTO DELL’ESONERO

I soggetti che rispettano tutti i requisiti indicati sono esonerati dal versamento dei contributi INPS (e non INAIL) per l’anno 2021 con le seguenti precisazioni:

  • Riguardano i versamenti anche rateali e gli acconti da corrispondere entro il 31 dicembre 2021 (per tal motivo la scadenza del 17 maggio 2021 è stata prorogata)
  • L’esonero ha un limite massimo individuale di 3.000 euro annuo

INVIO DELLE ISTANZE

Le istanze devono pervenire entro il 31 luglio per gli iscritti all’INPS, ed entro il 31 ottobre 2021 iscritti ad una cassa collegata al proprio ordine.

 

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