Si riporta integralmente il testo dell’intervento del Rag. Mauro Rossinelli, intervenuto come relatore, al convegno organizzato dell’ODCEC di Arezzo del 14 dicembre 2023 ad Arezzo.
Adeguati assetti organizzativi: riflessioni e soluzioni
In tema di “assetti organizzativi, amministrativi e contabili” tanto è stato detto e scritto, ma poco è stato concretamente fatto. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emanato la check-list operativa e le principali produttrici di software aziendali hanno predisposto completissimi (ma complicatissimi) programmi per la gestione degli assetti, pensati – come troppo spesso accade – per le imprese medio-grandi e non per quelle medio-piccole. Secondo una statistica stilata dalla Camera di Commercio di Milano-Monza e Brianza, nel 2° trimestre 2021, a livello nazionale, le micro-imprese rappresentavano il 93,80% delle imprese attive il 5,35% è rappresentato da piccole imprese (da 10 a 50 addetti e fatturato non superiore a 10 milioni di euro); lo 0,75% da medie imprese ( fino a 50 addetti e fatturato non superiore a 50 milioni di euro) e appena lo 0,10% da grandi imprese (con oltre 250 addetti e fatturato superiore a 10 milioni di euro) – (fonte: “Centro elaborazione Studi, statistica e programmazione” della Camera di Commercio di Milano-Monza e Brianza).
Ma chi sono le micro-imprese?
Sono quelle che occupano meno di 10 addetti e hanno un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Fanno parte di questa categoria di Imprese non solo le società (Imprese collettive) le quali devono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e delle assunzione delle idonee iniziative (art. 3, comma 2, del Codice della Crisi e dell’Insolvenza d’Impresa [CCII] ma anche le Imprese Individuali le quali – è bene ricordarlo – non sono esentate dall’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e, se del caso, assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (art. 3, comma 1, CCII).
Le riflessioni
La prima:
Per evitare di addossare alle micro-imprese un onere pesantissimo (i vincoli discendenti dall’obbligo di dotarsi degli assetti non sono solo di tipo economico, ma anche organizzativo) il legislatore – a mio avviso – avrebbe dovuto delineare con precisione gli assetti minimi per le micro-imprese, ivi comprese le imprese individuali. In mancanza di specificazioni, la micro-impresa è tenuta – ahimè – a misurarsi – senza sconti – con le previsioni del CCII pur in presenza di una forte differenziazione tra le categorie di imprese in termini dimensionali, di base societaria, di risorse e di organizzazione.
La seconda:
Il legislatore ha fatto precedere la locuzione “assetti organizzativi, amministrativi e contabili” dal termine “adeguati”, intendendo così – forse – agevolare l’impresa, lasciando ad essa – almeno apparentemente – la libertà di scegliere il tipo di assetto da adottare. Molti hanno parlato di “assetti su misura”, tagliati e applicati alle specifiche esigenze di ogni impresa. Al di là del costo (non trascurabile), dell’impegno iniziale per l’ adozione degli assetti e del loro costante mantenimento (uno su tutti: necessità di risorse umane adeguate e dedicate), quel che fa paura è il termine “adeguato”, che non esclude la sindacabilità a posteriori da parte di organismi giurisdizionali (Commissario e/o Liquidatore giudiziale, Giudice Delegato, Pubblico Ministero) del modello di assetto adottato e delle informazioni da esso ottenute. Sarebbe quindi stato opportuno, se non necessario, un preciso intervento del legislatore per indicare il set minimo di documenti e informazioni da utilizzare per gli assetti delle micro-imprese.
La terza:
Già nel 2019 Assonime, con la propria circolare n. 19, indicava , seppur a grandi linee, che gli assetti organizzativi “minimi” da adottare, fossero composti da “…. un sistema elementare di monitoraggio degli indici …che consentano….. un’informativa, almeno semestrale, sui dati economico-finanziari di consuntivo e sull’evoluzione prevedibile della gestione, basata sui dati di previsione più aggiornati”. E’ da ritenere che poche difficoltà siano riscontrabili sotto il profilo economico (rilevazione degli indici di bilancio, della redditività, ecc.), considerato che il conto economico dell’impresa si autoalimenta grazie alla fatturazione elettronica e ai sistemi integrati di contabilità; sicuramente qualche difficoltà maggiore può essere riscontrata nella rilevazione degli indicatori finanziari, con particolare riguardo al rispetto degli impegni, specialmente in quelle imprese che hanno affidato la propria contabilità a soggetti terzi o per quelle imprese che hanno adottato la contabilità semplificata.
In aggiunta quindi alla rilevazione dei principali indicatori economici, già sostanzialmente disponibili, per le micro-imprese potrebbe essere sufficiente disporre di un sistema di monitoraggio sulla evoluzione del debito e del rispetto degli impegni da esso derivanti, così come indicati nel comma 4 dell’art. 3 del CCII.
La sintesi è quindi “di quale set minimo documentale necessitano le micro-imprese?”
Nel richiamare il contenuto dell’art. 3 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza ( e rinvio all’art. 25-novies) appare evidente che il legislatore ha voluto dare estrema importanza all’aspetto finanziario, ritenendo la sopravvenuta “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” la fonte principale della crisi (prima) e dell’insolvenza (poi). Il richiamato art. 3 del CCIII indica l’evoluzione e il tipo di debito che l’organo amministrativo dell’Impresa (o l’Imprenditore individuale) deve costantemente verificare:
- il debito verso i dipendenti;·
- i debiti di natura commerciale;·
- i debiti di natura finanziaria;·
- i debiti versi i creditori istituzionali (INPS, INAIL, Agenzia Entrate per IVA, Agenzia Entrate-Riscossioni per gli atti ad essa affidati) [art. 25 novies].
Analizzando attentamente il contenuto degli artt. 3 e 25-novies, risulta subito evidente che l’individuazione delle soglie indicate nei due precitati articoli non è di facile determinazione, anche per la mobilità della soglie stessa. Gli articoli in questione indicano anche la tempistica (sostanzialmente mensile) con la quale devono essere rilevati i dati. Soprattutto, i risultati ottenuto dovranno essere archiviati per poter dimostrare il rispetto delle previsioni normative e l’effettivo momento dell’eventuale superamento delle soglie di allerta.
L’adeguata soluzione
Poiché i calcoli manuali si sono dimostrati estremamente difficili se non impossibili, ci siamo chiesti se fosse mai possibile per le micro-imprese dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili semplici ma in linea con il dettato del CCII.
Credo che tutti si possa concordare sul fatto che le informazioni necessarie per costruire un budget di tesoreria piuttosto che per il calcolo del DSCR o i dati per identificare il debito complessivo dell’impresa, anche nelle micro-imprese, da qualche parte esistono (magari sono rintracciabili solo nella testa dell’unico amministratore e/o socio, ma ci sono); devono solo essere trovate ed organizzate.
Considerate quindi le difficoltà che molte delle micro-aziende incontreranno per dotarsi degli assetti, considerato anche che le micro-imprese non potranno permettersi il costo per un impianto di assetti come quello descritto nella check list del Consiglio Nazionale dei Cottori Commercialisti ed Esperti Contabili, muovendo da un una delle previsioni contenute negli assetti contabili (esistenza o meno degli scadenzari attivi e passivi) e dal contenuto degli artt. 3, comma 4, e 25 novies, punto 1, in collaborazione con una software house, abbiamo creato un software che consente anche alle micro-imprese, di mettere con facilità ordine alle informazioni necessarie per rilevare squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario e verificare la sostenibilità dei debiti commerciali e verso i c.d. creditori istituzionali (INPS, INAIL, AGE e AGE-Riscossioni).
Tralasciando tutte le riflessioni fatte, siamo arrivati a definire un modello di assetti che potrà essere utilizzato direttamente dall’impresa, con un modestissimo coinvolgimento del professionista nella fase di input.
I risultati sono diversi:
- il costo per l’impresa è modestissimo, andando a sostituire solo il modo di gestire le scadenze dei propri debiti;
- il coinvolgimento del professionista è minimale, se non coinvolto nella valutazione dei dati di output.
Si tratta, in estrema sintesi, di uno scadenzario passivo nel quale dovranno essere inseriti tutti gli impegni, sia a scadenza predefinita, sia quelli derivanti da rapporti commerciali, con indicazione dei valori e delle scadenze, e dei pagamenti di volta in volta eseguiti. L’output che l’impresa riceve è puntuale, riferendosi ad un periodo appena trascorso (fine mese), consentendo all’amministratore, coadiuvato dal proprio professionista, di intercettare i primi sintomi di eventuali segnali di crisi come indicati nel precitato art. 3 del CCII.
Identica logica per la gestione dei flussi attivi (riscossioni).
I dati provenienti dai due scadenzari (quello passivo e quello attivo) alimentano il rendiconto consuntivo che costituisce la base per la predisposizione del budget di tesoreria con proiezione almeno a sei mesi e crea le informazioni necessarie per il calcolo del DSCR.
Gli assetti non sono una minaccia ma una grande opportunità.