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In base all’articolo 1, R.D.L. 246/1938, il pagamento del canone RAI è dovuto da parte di chiunque possieda uno o più dispositivi idonei o adattabili per ricevere trasmissioni radiofoniche. Il criterio per identificare tali dispositivi è la presenza di un sintonizzatore per la ricezione del segnale radiotelevisivo (terrestre o satellitare) proveniente dall’antenna radiotelevisiva, come indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 12991/2012.

I computer, gli smartphone, i tablet e qualsiasi altro dispositivo non sono considerati apparecchi televisivi, se non sono dotati di un sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare, come ribadito anche nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 9668/2016.

Dal 1° gennaio 2024 il costo del canone Rai scende da 90€ a 70€ (ovvero 7€ al mese per 10 mesi), come previsto dal comma 19 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024. Il canone è stato introdotto nel 1938 come abbonamento alla radiodiffusione, ed è un’imposta riscossa dall’Agenzia delle Entrate e applicata a tutti coloro che possiedono il televisore in Italia.

E’ prevista un’esenzione ma non è automatica: per non pagare il canone Rai bisogna fare richiesta.

Infatti i contribuenti che non possiedono un apparecchio televisivo e vogliono chiedere l’esenzione dall’addebito del Canone RAI in bolletta elettrica, devono tenere a mente la scadenza annuale del 31 gennaio 2024. Chi presenta la richiesta entro questa data, ottiene l’esonero per l’intero anno, evitando l’addebito in bolletta elettrica.

Per i modelli di esonero visita il seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/canone-tv/casi-particolari-di-esonero-tv/contribuenti-con-utenza-elettrica-residenziale

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