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Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza, concepito in e per  un quadro economico stabile, mal si concilia con l’insieme di misure finalizzate al superamento dell’attuale stato di emergenza.

Con l’introduzione del CCII (Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza)  il legislatore ha voluto introdurre una nuova cultura  di impresa, mirata alla prevenzione della crisi. L’obiettivo è quello di ridurre i danni, compresi i costi sociali, discendenti dai fallimenti delle aziende  con sistemi di allerta che consentano di anticipare il manifestarsi della crisi o dell’insolvenza (early warning system –  sistema di allerta precoce).

I due pilastri della riforma sono costituiti dal concetto di “adeguata struttura organizzativa” e dagli “indicatori di allerta” .

Il primo (“adeguata struttura organizzativa”) obbliga  gli amministratori ad adottare un sistema di funzioni, deleghe, procedure e processi decisionali   in linea con la propria realtà aziendale. E’ un esercizio piuttosto complesso, atteso che l’Imprenditore dovrà indicare “chi fa cosa e in che modo e in che tempi deve farlo”. Tale forma organizzativa dovrà risultare in appositi organigrammi che dovranno essere aggiornati periodicamente.

Il riferimento normativo è l’art. 375 del CCII, rubricato ”Assetti organizzativi dell’impresa” che modifica l’art. 2086 del Codice Civile.

(1. La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell’impresa».

  1. All’articolo 2086del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale)

Il secondo (“indicatori di allerta”) è costituito da un complesso sistema di indici e indicatori che consentiranno agli amministratori di percepire il reale stato di salute dell’azienda e di aiutarli nei processi decisionali per evitare l’insorgere  della crisi.

Il riferimento normativo è l’art. 13 del CCII, rubricato “Indicatori e Indici della crisi”, nel quale per “indicatori” si intendono gli “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che rendono plausibile l’insolvenza”  dell’impresa  e per ”indici” i rapporti tra due o più entità “che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale….e la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha predisposto un elaborato  suddividendo l’analisi in due step, in cui il superamento del primo (verifica del patrimonio netto)  è prodromico  per l’accesso al secondo.

Dovrà quindi, in primo luogo, essere verificato il Patrimonio netto della società che, se negativo, costituirà già un indizio pregiudizievole alla continuità aziendale.

Dovrà poi essere misurato il “debit service coverage ratio” (in sigla DSCR – in italiano “rapporto di copertura a servizio del debito”) a sei mesi che, se inferiore ad 1, evidenzia l’incapacità prospettica di sostenere i debiti nell’arco temporale del semestre esaminato. Considerata la complessità di tale indice, sono stati elaborati altri 5 indici di settore con specifiche percentuali di rilevanza il cui superamento implica l’attivazione dell’allerta.

È evidente, per quanto accaduto negli ultimi dodici mesi,  che un sistema di allerta così predisposto mal si concilia con l’attuale scenario pandemico, fosse solo per il fatto che il CNDCEC ha elaborato gli indici in un contesto storico completamente differente rispetto a quello in essere alla data di entrata in vigore del Codice, tuttora incerta.

E’ quindi da auspicarsi la revisione  degli indici di settore ma, ancor prima, e il coordinamento di  tutto il sistema di allerta con i provvedimenti d’emergenza (sospensione degli ammortamenti,  rivalutazione dei beni d’impresa, sterilizzazione fino al 2025 delle perdite d’esercizio 2020 consentita dall’art. 6 del Decreto Liquidità, in deroga al principio di conservazione del capitale, ecc.).

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