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Agenzia delle Entrate Riscossione. Il punto della situazione

Sono oltre 21 milioni  gli italiani che risultano debitori verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).

Per favorire l’incasso dell’ingente debito, nel tempo sono state proposte varie soluzioni; tra le ultime troviamo l’ampliamento dei piani di rateizzazioni da 72 a 120 rate, le rottamazioni e  i saldi e stralci. Nonostante ciò, molti degli importi iscritti a ruolo, ad oggi, non sono stati riscossi restando ormai aperti da anni. Inutili ovviamente le comunicazioni intervenute per interrompere la prescrizione.

Successivamente, l’avvento della pandemia ha reso necessaria la sospensione degli incassi, ma soprattutto è stata l’occasione per l’Agenzia Entrate Riscossione per compiere una riorganizzazione generale abbinata ad una profonda “pulizia” dei vecchi ruoli non riscossi da oltre 20 anni. Non era raro infatti che con gli anni, sulla stessa cartella, fossero intervenute varie istanze di dilazionamento, magari poi non pagate, sfociate successivamente in rottamazioni o in sospensioni che ancora però fanno sì che il debito sia in essere.

Per tutti questi motivi, e per favorire la ripresa del paese, il legislatore, in merito alla riscossione dei ruoli, ha previsto una serie di provvedimenti di seguito analizzati.

 

POST PANDEMIA GLI INTERVENTI PREVISTI

 

PIGNORMANTO PRESSO TER

Il primo riguarda la sospensione degli obblighi relativi ai pignoramenti presso terzi fino alla data del 30 aprile 2021. Ciò significa che dal 2 maggio (perché il primo è un giorno festivo) riprenderanno tutti gli adempimenti connessi ai pignoramenti avvenuti su stipendi, indennità relative a rapporti di lavoro, pensioni e trattamenti assimilati.

 

CARTELLE: IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA NOTIFICA

Sempre fino al 30.04.2021 all’Agenzia delle Entrate Riscossione era imposto il blocco di notifiche di nuove cartelle, pertanto, considerando che restano salvi i canonici 60 giorni, i ruoli notificati dal 2 maggio potranno essere pagati / dilazionati entro i primi giorni di luglio. Invece, per le cartelle già notificate e scadenti tra il 08/03/2020 e il 30/04/2021 potranno essere pagate in un’unica soluzione entro il 31/5/2021 oppure, entro tale termine può essere richiesta una rateizzazione.  

 

RATEIZZAZIONI: LE NOVITA’

Diversa è la situazione per le dilazioni già in essere alla data del 08/03/2020, per le quali è stato previsto che il termine di ripresa dei versamenti a decorra dal 31/05/2021, e la decadenza del rateizzo avviene dopo il mancato pagamento di 10 rate (anche non consecutive).

Invece per le “rottamazioni ter” e “saldo e stralcio” occorre distinguere le rate in scadenza nel 2020 da quelle in scadenza nel 2021; infatti le prime dovranno essere corrisposte entro il 31/07/2021, mentre per le seconde il termine è 30/11/2021.

 

CANCELLAZIONE RUOLI ESATTORIALI ISTRUZIONI PARTICHE:

Il provvedimento più atteso è sicuramente quello dalla cancellazione dei ruoli esattoriali che banalmente molti hanno semplificato come “cancellazione delle cartelle”, anche se la questione si presenta più articolata di quanto si immagini!

Prima di tutti si parla di ruolo esattoriale e non di cartella; la sottigliezza è di particolare importanza in quanto la cartella (l’atto con cui Agenzia Entrate – Riscossione comunica ai contribuenti gli importi da riscuotere) può essere composta da uno o più ruoli diversi (documento amministrativo impositivo). Nello specifico, il singolo ruolo comprensivo di interessi e sanzioni, ma non di aggi ed interessi di mora, deve essere inferiore a 5.000 euro. Questi importi saranno cancellati d’ufficio anche se già rientranti nella rottamazione ter, comportando così la rielaborazione delle singole rate precedentemente pattuite; a tal fine si consiglia pertanto di effettuare le opportune verifiche prima di effettuare i pagamenti secondo il vecchio piano accordato.

Come requisito soggettivo per la cancellazione d’ufficio è richiesto che le persone fisiche o giuridiche abbiano dichiarato nell’anno 2019 un reddito inferiore a 30.000 euro; sarà opportuno quindi effettuare i dovuti controlli per verificare che il contribuente rientri nel provvedimento e che effettivamente tutti i ruoli siano cancellati. A tal proposito si precisa che i famosi 5.000 euro saranno calcolati sulla base del debito residuo al 23 marzo 2021; quindi un ruolo originariamente nato come superiore 5.000 euro può essere cancellato se, nel tempo, è stato ridotto a seguito di pagamento dovuti a rateizzi o rottamazioni.

Infine, i ruoli rientranti in questo provvedimento devono avere precisi requisiti.

Devo essere affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2010, ciò non deve essere confuso con la data di notifica della cartella che è sempre successiva a quella di affidamento.

I ruoli riscossi da concessionari locali o in proprio dai singoli enti non rientrano nella cancellazione, pertanto le limitazioni non sono connesse alla tipologia di ruolo (che quindi possono riguardare dalle multe stradali alla imposte) ma alla tipologia di ente notificatore.

Risulta perciò necessaria una dettagliata analisi della posizione debitoria del singolo contribuente alla data del 23 marzo 2021 e degli enti notificatori degli atti impositivi.

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