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LE PERDITE DI ESERCIZIO NELL’ANNO  DEL COVID-19

E’ possibile sterilizzare la perdita di esercizio conseguita nel 2020 senza conseguenze per il bilancio, per la società e per i soci.

 

L’art. 6 del D.L. 23/2020 (decreto liquidità) [, combinato con il contenuto di altre disposizioni, con il chiaro intento  di “agevolare il superamento dell’attuale stato di emergenza e crisi economica che coinvolge anche imprese che, prima della pandemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali, traducendosi in patoiigica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte“ [dalla relazione illustrativa al D.L. in commento] e la legge di bilancio 2021 (Legge 30/12/2021, n. 178) sospendono per l’esercizio 2020 le disposizioni di cui agli artt.: 2446 e 2482-bis c.c. (Riduzione del capitale per perdite), 2447 e 2482-ter c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), 2484 (cause di scioglimento).

E’ quindi consentito, in deroga al principio di conservazione del capitale sociale ed esclusivamente per l’esercizio in corso al 31.12.2020, di sterilizzare le perdite con il “rinvio a nuovo” nel successivo quinquennio per salvaguardare il “sistema impresa”.

Tale norma appare, tra tutte quelle esaminate, di applicazione molto semplice e di particolare efficacia, soprattutto nel caso in cui le “perdite di esercizio” siano particolarmente rilevanti (caso non infrequente, soprattutto per le aziende turistico-alberghiere, negozi a vocazione turistica, etc.).

Senza gli interventi in commento, le perdite di esercizio che determinato la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale  avrebbero prodotto nell’ordine:

  1. rinvio all’esercizio successivo;
  2. riduzione e contestuale aumento del capitale sociale sino ad almeno il limite minimo di legge;
  3. trasformazione regressiva (in società di persone);
  4. scioglimento della società.

Operazioni che l’assemblea avrebbe dovuto deliberare immediatamente o, tuttalpiù, entro la fine dell’esercizio successivo.

Le società avranno, invece, cinque anni per riassorbire la perdita conseguita nel  2020 utilizzando gli utili conseguiti negli successivi o ricorrendo a futuri aumenti di capitale sociale, comunque spalmata in un arco temporale più lungo (60 mesi) dei canonici 12.

In buona sostanza, in ipotesi di conseguimenti di risultato economico negativo superiore al terzo del capitale sociale (che quindi non trova completa copertura nei fondi di riserva), l’organo amministrativo dovrà obbligatoriamente convocare “senza indugio” l’assemblea che, in luogo delle delibere di reintegro del capitale sociale, trasformazione e  liquidazione, potrà decidere di rinviare tali decisioni agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto (31.12.2025). La delibera assembleare che “rinvia a nuovo” ( nel quinquennio) la perdita di esercizio non può esimersi, comunque, dall’effettuare una valutazione critica sulle possibili conseguenze e sui potenziali sviluppi della società, con particolare riferimento alla capacità di assorbimento del risultato economico negativo. Insomma, bene la possibilità di rinvio ma attenzione alle valutazione che l’Organo amministrativo deve necessariamente sottoporre all’esame dell’assemblea.

Mi pare necessario ricordare – comunque – che anche al bilancio 2020, al quale è possibile applicare una discreta quantità di deroghe per espresse disposizioni normative –  se devono comunque rispettare i principi di “rappresentazione veritiera e corretta” circa la situazione aziendale (art. 2423 c.c., secondo comma); non sarà quindi possibile far emergere nel 2020 “quante più perdite possibili” ( ad esempio, effettuando svalutazioni importanti) con il solo fine di sfruttare il maggior termine per l’assorbimento del risultato economico negativo 2020 o sfruttare lo “scudo” offerto dalla pandemia per giustificare inefficienze o altre cause che incidono negativamente sull’andamento aziendale ma che nulla hanno a che vedere con la pandemia da Covid-19.

Nonostante la semplicità della normativa in commento, resta comunque il dubbio di come trattare le eventuali perdite maturate nell’esercizio 2019 e rinviate al 2020.   Una prima ipotesi consentirebbe di usufruire  di un ulteriore anno di rinvio, con conseguente necessità di coprire la perdita 2019 con i risultati conseguiti nell’esercizio 2021. Una seconda ipotesi, più estensiva, consterebbe invece di includere nel processo di  “sterilizzazione delle perdite” anche le “perdite sospese”, già iscritte al 31.12.2019  in diminuzione del patrimonio netto.  Su questo argomento sono attesi chiarimenti.

Due annotazioni tecniche:

dal punto di vista contabile, si rende necessaria la contabilizzazione della perdita conseguita nel 2020 nel passivo patrimoniale (voce  VIII – Utile (perdite) portate a nuovo). Richiamando la riflessioni precedente, le “perdite portate a nuovo” afferenti l’esercizio chiuso al 31.12.2020 dovranno comunque essere tenute separate da quelle che non usufruiscono della “sterilizzazione da Covid-19” e per tali valori dovrà essere fornita adeguata indicazione in nota integrativa.

Circa i termini di convocazione delle assemblee per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, potrà essere utilizzato  il maggior termine di 180 giorni (quindi fino a giugno) anziché  l’ordinario termine di 120 giorni (30 aprile).

 

 

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