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Il 06 maggio 2025 la nostra Marta ha partecipato come relatrice alla prima giornata del corso di tre appuntamenti organizzato da Iuya sul quadro Rw.

In particolare l’intervento si è concentrato sulla normativa del reddito da lavoro dipendete svolto all’estero. L’art. 3 tuir al comma 1 precisa “ L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti”. Ciò vuol dire che se un soggetto è fiscalmente residente in italia è tenuto a dichiarare in italia tutti i suoi redditi (ovvero quelli di fonte nazionale- prodotti in italia- che di fonte estera – prodotti all’estero).

Quanto detto è in linea con il  principio di “worldwide taxation” (tassazione su base mondiale) è uno dei pilastri della fiscalità internazionale. Cosa stabilisce questo principio? Il principio di worldwide taxation impone che:

  • I residenti fiscali di un Paese siano tassati sui redditi prodotti sia all’interno del territorio nazionale sia all’estero.
  • I redditi prodotti all’estero siano inclusi nella base imponibile del Paese di residenza.

Il principio funziona così un soggetto residente paga le imposte sui redditi ovunque prodotti nel stato in cui ha la residenza, quindi in un unico stato. Se è avvenuta anche la tassazione nello stato estero dove il reddito è stato prodotto otterrà un credito di imposta.

L’articolo 6 comma 1 tuir ci serve solo perchè indica i redditi imponibili in Italia tra cui appunto il reddito da lavoro dipendente 

Quindi una volta individuata la fonte impositiva del reddito da lavoro dipendente non ci resta che approfondirlo con una triade di articoli del tuir ovvero il 49, il 50 e 51

Art. 49 tuir identifica cos’è il reddito lavoro dipendente in ambito fiscale, di cui ho riportato l’intero articolo nella slide. Articolo certamente di natura fiscale ma perfettamente in linea con l’ambito civile in quanto anche l’articolo 2094 del codice civile identifica il lavoro dipendente come  i rapporti che intercorrono per una prestazione lavorativa (intellettuale o manuale) con qualsiasi qualifica  svolti alle dipendenze o sotto la direzione altrui.

L’articolo 50 del tuir che tratta dei redditi assimilati al lavoro dipendente

Art. 51 tuir comma 1 indica invece la composizione del reddito da lavoro dipendente.

Questa triade di tre articoli ci dice da cosa è composto il reddito a fini fiscali e Qualora l’attività sia prestata al di fuori del territorio italiano, a tale normativa –  che è applicabile applicabile ai residenti in Italia – si sovrappone la normativa applicabile nello Stato in cui viene prestata l’attività.

Arrivati a questo punto, capito cos’è il reddito da lavoro dipendente, che viene tassato in italia ovunque prodotto arrivo al seguente problema: da una parte ho: 

  • sia l’Italia, in qualità di Paese di residenza che vuole tassare il reddito per la normativa sopra indicata, 
  • dall’altra parte ho anche  lo Stato in cui il lavoratore presta il proprio lavoro (Stato della fonte) che vuole assoggettare a tassazione il reddito da lavoro dipendente. 

creando quello che accennavo prima ovvero un problema di doppia imposizione.

Tra l’italia e il paese estero bisogna verificare la presenza della convenzione sulla doppia imposizione per effettuare ogni tipo di valutazione in merito alla tassazione da applicare.

Dico questo perchè,…. richiamando 

  • l’articolo 10 comma 1 della costituzione “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, 
  • – l’articolo 117 sempre comma 1 della costituzione “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. 
  • L’articolo 75 del dpr 600/73 “Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia” 

In merito alla convenzione sulla doppia imposizione sul reddito da lavoro dipendente non si può non citare l’articolo 15 del modello OCSE  che tratta i criteri di collegamento sul reddito da lavoro dipendente.

Perchè l’OCSE.. Nel 1977 l’OCSE ha elaborato un “Modello di Convenzione  per  evitare  le doppie imposizioni sui redditi allo scopo di uniformare l’impostazione degli accordi bilaterali,   al   quale  si ispira la maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni attualmente vigenti nel nostro Paese.

l’OCSE è   L’Organizzazione  per     la     cooperazione   e  lo  sviluppo economici (OCSE), con   sede   in   Parigi, alla quale aderiscono tutti i maggiori Paesi industrializzati, ha  lo scopo principale  di promuovere il coordinamento  dei vari sistemi   economici   ed eliminare o, comunque, contenere gli ostacoli di qualunque tipo agli scambi internazionali.

All’articolo 15 è suddiviso in due paragrafi, per quello che riguarda l’oggetto del mio intervento.

Al paragrafo 1 ho la regola generale per la tassazione sul reddito dal lavoro dipendente prevedendo una tassazione sia nello stato di produzione del reddito (estero) sia nello stato di residenza del soggetto che percepisce il reddito (ovvero per l’esempio fatto l’italia), quindi una tassazione concorrente. Il presupposto per l’applicazione del paragrafo 1 è che l’attività di lavoro dipendente si svolga all’estero per oltre 183 giorni nell’anno.

Al paragrafo 2 in  deroga   alla suddetta regola generale, è prevista la tassazione esclusiva nello stato di residenza fiscale del lavoratore. quando l’attività lavorativa all’estero è svolta per un periodo inferiore ai 183 giorni quindi lo Stato in cui e’ effettivamente svolta l’attivita’ deve  accordare l’esenzione. Affinchè ciò avvenga occorre che le remunerazioni siano pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato  (reddito che proviene da un datore di lavoro italiano) che non ha una stabile organizzazione o  una base fissa nel paese estero. Nel caso del paragrafo 2 il reddito è tassato interamente in italia, il lavoratore dovrà avvisare tempestivamente lo stato estero dell’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 15 della convenzione.

per maggiori info:

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