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Nota anche come “legge antisuicidi” originariamente pensata per il solo “consumatore” caduto nelle maglie degli usurai , aveva   l’obiettivo  di aiutare il debitore a uscire dalla situazioni di sovraindebitamento consentendogli “nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e precludergli ogni prospettiva futura” attraverso l’istituto dell’esdebitazione.

Gli effetti  della crisi economica, e forse anche sociale, indotti dal Covid-19 riportano in primo piano una legge, la 3/2012, che, forse per poca informazione , scarsa conoscenza  o ingiustificati timori di giudizi sociali  e di immagine, è stata poco utilizzata.

Nota anche come “legge antisuicidi” originariamente pensata per il solo “consumatore” caduto nelle maglie degli usurai , aveva   l’obiettivo  di aiutare il debitore a uscire dalla situazioni di sovraindebitamento consentendogli “nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e precludergli ogni prospettiva futura” attraverso l’istituto dell’esdebitazione; le varie modifiche apportate hanno poi esteso l’ambito della sua  applicazione anche ai lavoratori autonomi/piccole società diversi da quelle fallibili rispondendo anche alla necessità di prevedere regole di uscita dalla crisi anche per gli imprenditori che, per motivi dimensionali, non potevano accedere alle procedure previste per le imprese soprasoglia  (ex art. 1 L.F. – Regio Decreto 267/1942). La legge 3/2012 è poi confluita nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza    (D.lgs 14/2019) che vedrà la sua piena applicazione, dopo alcuni rinvii, il 1° settembre 2021.

I soggetti interessati sono i privati cittadini e tutti gli imprenditori le cui attività non superano i limiti che attualmente disciplinano la legge fallimentare (art. 1)  e di quelli che disciplineranno dal 1 settembre 2021 il   “nuovo” Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (lettera d) dell’art. 2) [nota 1] ; quindi, appunto, privati cittadini, professionisti, imprenditori agricoli, imprenditori non commerciali (enti privati e associazioni), piccole imprese non assoggettabili al fallimento (procedura, quest’ultima, che nel nuovo codice assume il nome di  “liquidazione giudiziale”), ex soci illimitatamente responsabili, soci di società di capitali limitatamente ai soli debiti personali e alle sole garanzia (esempio: fidejussoni) prestate a favore della società liquidata/fallita.

Il “filtro”, prima del tribunale, è l’Organismo di Composizione della Crisi (Occ), generalmente costituiti dagli Ordini professionali (Commercialisti e/o Avvocati) o le Camere di Commercio, ma anche da Enti Pubblici e da altri Enti tramite il Segretariato Sociale ai quali vanno indirizzate le istanze;  l’Occ provvede a nominare il  Gestore della Crisi il quale, anche in forma collegiale, procede ad un primo esame formale della domanda e assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti o nella liquidazione del proprio patrimonio  e  nel  conseguente adempimento della procedura.

Le procedure a disposizione sono tre :

la prima, specifica per il solo consumatore, che nella legge 3/2012 prende appunto il nome di piano del consumatore (nel nuovo codice assume il nome di “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, disciplinata dall’art. 67 e segg.),  è utilizzabile solo ed esclusivamente da coloro che hanno assunto debiti per motivi personali e al di fuori da ogni attività di impresa,  divenuti poi sproporzionati rispetto alle loro effettiva sostenibilità,; rientrano in questa categoria – ad esempio – il consumatore che perde il lavoro e, per tale motivo, non è più in grado – sempre ad esempio –  di sostenere il rimborso dei finanziamenti rateali contratti  per l’acquisto dell’auto, degli elettrodomestici, per le vacanze, ecc.

E’ una procedura che prevede una valutazione di meritevolezza   da parte del giudice [tale argomento verrà affrontato con prossimi approfondimenti  riportando anche  specifiche sentenze], mentre preclude ogni possibile intervento da parte dei creditori, ai quali è consentito sollevare solo delle contestazioni. In estrema sintesi, gli attori di questa procedura sono il debitore che propone il piano, l’Occ che, per mezzo del gestore, valuta la proposta, la assevera e assiste il debitore, il giudice che accerta la meritevolezza del debitore, omologa il piano verificandone la fattibilità e sovraintende alla sua esecuzione; i creditori assumono un ruolo che potremmo definire “passivo”, non potendo interferire sostanzialmente con la decisione del giudice.  I creditori non hanno diritto di voto ma hanno il potere di reclamare l’omologa del piano.

La seconda, di tipo concordatario, può essere utilizzata da tutti coloro che hanno assunto debiti, divenuti insostenibili, per l’esercizio della loro attività imprenditoriale o professionale. Trattasi dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento  (nel nuovo Codice assume il nome di “concordato minore”, disciplinato dall’art. 74 e segg.) e possono ricorrervi tutti i soggetti non fallibili, oltre che, naturalmente, il consumatore (nel nuovo Codice della Crisi di Impresa questa previsione è stata eliminata). In questa procedura i creditori assumono un ruolo attivo, potendo esprimere un giudizio rappresentato dal “voto”; per tale motivo l’accordo di ristrutturazione è assimilabile al concordato preventivo.  L’accordo sarà omologato solo se raccoglie il voto favorevole di tanti creditori che rappresentano il 60% dei crediti ammessi al voto. Attori di questa procedura sono il debitore, l’Occ e il Gestore della crisi, il tribunale – che dovrà omologare al raggiungimento delle maggioranze previste – e i creditori. Il consumatore che opta per l’accordo di composizione in luogo del piano del consumatore si espone  al voto dei creditori; è richiesta quindi una attenta valutazione sugli effetti e sulle prospettive di omologazione, tenendo conto degli attori della procedura (nel piano il giudice omologa a suo insindacabile giudizio; nell’accordo si otterrà l’omologa solo al raggiungimento delle previste percentuali).

La terza è la liquidazione del patrimonio (nel nuovo Codice “liquidazione controllata” – art. 268 e segg.).  Continuando nel parallelismo con la legge fallimentare, la liquidazione del patrimonio produce gli stessi effetti del fallimento, poiché prevede la liquidazione (vendita) di tutto il patrimonio del debitore finalizzato alla soddisfazione dei creditori; possono accedere a questa procedura tutte le categorie di debitori. Con questa procedura il debitore mette  a disposizione del ceto creditorio tutti i suoi beni che, attraverso il Gestore della crisi ed il liquidatore (figura che non sempre coincide con quella del gestore e che viene nominata dal GD), verranno monetizzati per destinare l’intero retratto al pagamento dei debiti assunti. Possono attivare questa proceduta tutti  coloro che si trovano nella situazioni di sovraindebitamento.

Chi si avvale di queste procedure ha la possibilità di ottenere l’esdebitazione da tutti i crediti sorti anteriormente alla procedura adita e eventualmente non soddisfatti,  ottenendo quindi la liberazione di tutti i debiti pregressi.

Si tratta quindi di un’ottima possibilità di chiudere definitivamente posizioni debitore pesanti e poter ripartire, magari con un baglio di esperienza maggiore.

Tutte le procedure prendono il via dall’istanza indirizzata ad un Occ (Organismo di composizione della crisi)  scelto tra quelli costituiti nel circondario del tribunale di competenza (per gli imprenditori corrisponde al  luogo ove risiede il centro principale dei propri interessi; per i consumatori la residenza).

Ancorché non sia esplicitamente richiesta l’assistenza di un professionista, alcuni tribunale ritengono obbligatorio il patrocinio legale; trattandosi comunque di una procedura, si ritiene utile – nella fase di preparazione della domanda –  l’assistenza anche di un advisor , meglio se con esperienza in procedure fallimentari.  E’ infatti bene precisare che la preparazione dell’istanza necessita di una particolare attenzione, dovendo in essa essere riassunto  tutto il trascorso (almeno dell’ultimo quinquennio) del ricorrente e dovendo essere adeguatamente supportata da tutta la documentazione necessaria .

L’introduzione nel nostro ordinamento della Legge 3/2012 e l’inserimento delle regole che disciplinano il sovraindebitamento nel nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (artt. 65 e seguenti) colmano un vuoto normativo vecchio di anni da salutare con estrema positività.

Oggi è infatti finalmente possibile offrire una soluzione concreta a coloro che si si trovano in situazioni di sovraindebitamento attraverso l’istituto della esdebitazione. Considerato comunque che la procedura si radica di fronte ad un Tribunale (non si tratta, infatti, di una semplice richiesta come – purtroppo – mi è capitato di sentire),   è auspicabile che  le figure professionali coinvolte nel seguimento del Cliente sovraindebitato abbiano le giuste conoscenze della materia trattata.

  • Le soglie sotto le quali l’azienda non è fallibile (quindi è possibile solo l’accesso alle procedure da sovraindebitamento) non hanno subito modifiche. L’art. 1 della legge fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942 come modificato dal DL 179/2012) fissa tali soglie in
  1. Totale attivo patrimoniale- euro 300.000
  2. Totale ricavi lordi – euro 200.000
  3. Totale dei debiti, anche non scaduti – euro 500.000

L’art. 2 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, lettera d),  non modifica le soglie ma introduce il concetto di  “impresa minore”

[d) «impresa minore»: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348].

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