Ormai appare evidente il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi. In questi giorni la stampa specializzata anticipa l’adozione di un decreto di legge il prossimo 5 agosto con il quale il governo prende posizione chiara ed esplicita sulle nuove norme che regoleranno la gestione della crisi dell’impresa.
L’aspetto interessante che da professionisti del settore ci preme mettere in evidenza, e che sembra o meglio sembrerebbe, che vi sia uno sforzo molto interessante che il governo ed i ministeri interessati (Ministero della giustizia – Ministero dello sviluppo economico) stanno profondendo affinché le procedure, che per definizione possiamo definire dei modelli di gestione di situazioni e realtà specifiche, siano sempre più vicine alla realtà delle imprese che a loro volta per natura devono gestire il quotidiano, contemporaneamente riuscire a prevedere ed anticipare programmare un possibile andamento delle dinamiche aziendali future.
Ma lo sforzo che si percepisce e che merita estrema attenzione è quello che tende alla valorizzazione degli asset aziendali. Quando parliamo di asset non dobbiamo pensare in modo ragionieristico, ma economico sociale. Gli asset sono gli impianti, l’attrezzatura, il capannone, ma asset è fondamentalmente quello che si chiama conoscenza specifica e che in maniera acritica viene troppo spesso definito know how aziendale.
Quando le norme parlano e cercano di regolare la difesa dell’occupazione apparentemente il messaggio che si riceve è quello dell’attenzione verso il lavoratore, ma quel lavoratore è detentore di conoscenza e l’azienda che sia costretta a ridurre la forza lavoro di fatto liquida un asset fondamentale spesso di difficile rimpiazzo.
Quindi, con il rinvio dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 14 del 2019, conosciuto come codice della crisi impresa e dell’insolvenza, il governo da un lato prosegue la sua azione di rinvio dell’intero pacchetto, avviata a dicembre scorso con il Decreto Legislativo 147/2020, che ha modificato il comma 7 dell’art. 15 (il “Correttivo” al CCI dello scorso dicembre, che aveva ridimensionato notevolmente i casi di attivazione dell’alert esterno da parte dell’Agenzia delle Entrate), ha proseguito con la legge di conversione del decreto sostegni bis (il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid-19” convertito il legge n. 69 del del 21 maggio 2021). Il prossimo decreto-legge a questo punto completa l’opera o meglio interviene in maniera organica, rinviando l’entrata in vigore delle codice della crisi al maggio del ‘22, le misure di allerta entreranno in vigore nel 2024. C’è da dire che il rinvio e anche motivato dal fatto che la direttiva UE 1023/2019 (Direttiva Insolvency) dovrà essere inderogabilmente recepita nel nostro ordinamento entro il 17 luglio 2022 e quindi il rinvio permetterebbe l’armonizzazione del codice della crisi con la direttiva stessa.
Ma sembra che il decreto con il quale sarà rinviata l’entrata in vigore del codice prevederà l’introduzione di una nuova forma di concordato che potremmo definire un concordato semplificato che sarà sottoposto a omologazione senza l’intervento del ceto creditorio. Questo concordato sarà necessariamente liquidatorio e a ns parere sarà utilizzato o potrà essere utilizzato da piccole imprese che potrebbero salvaguardare il rami dell’impresa in crisi irreversibile salvaguardando gli aspetti occupazionali.
Ecco che il modello di concordato preventivo liquidatorio, per andare incontro a una realtà completamente diversa da quella di due anni fa ossia ante pandemia cambia la sua configurazione di base e si avvicina, almeno per quanto riguarda l’aspetto operativo all’istituto nella liquidazione del patrimonio articolo 14 ter della legge n. 3 del 2012 dove il ceto creditorio non esprime il voto, per fare fronte ad una nuova e più complessa realtà.
Ma altri player avranno un ruolo fondamentale nella implementazione ed attuazione del codice della crisi. Le camere di commercio avranno un ruolo centrale in quanto presso questi enti sarà predisposta una piattaforma telematica che permetterà in modo autonomo all’imprenditore, o ai suoi ausiliari di verificare il proprio status economico e finanziario e decidere le eventuali strategie oltre che ricevere dal team di esperti che potrà supportare l’imprenditore, opportune opzioni operative tese a verificare e valutare lo stato della crisi e la possibilità che questa possa essere risolta.
I professionisti (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ma anche soggetti che hanno un’esperienza diretta nella gestione delle imprese quindi managers) hanno un doppio ruolo quello tipico di assistere le imprese ma anche quello di far parte del team presso la Camera di Commercio che farà da meta professionista e supporterà l’azienda in crisi.
Ed infine anche gli organismi di composizione della crisi avranno un ruolo centrale in quanto a queste procedure di composizione negoziata, ad accesso volontario senza alcuna segnalazione all’autorità giudiziaria dove l’imprenditore conserverà la gestione della propria impresa a condizione ovviamente che la sua impresa sia sostenibile economicamente.
Come altre procedure, si pensi la ristrutturazione del debito, l’accordo di composizione della crisi anche questa nuova procedura di composizione negoziata della crisi potrà prevedere delle azioni di protezione da aggressioni da parte di creditori e da azioni esecutive in genere. A questa procedura però, ecco la novità potranno accedere anche le imprese non fallibile e che normalmente gestiscono lo stato di crisi utilizzando le procedure previste dalla legge n. 3 del 2012 in questo caso sarà l’organismo di composizione della crisi, a nominare l’esperto (gestore) che dovrà gestire ed esaminare lo status dell’azienda richiedente.
La strada sembra tracciata e su questa strada per raggiungere l’obiettivo, potranno camminare insieme professionisti, aziende ed istituzioni. Ancora una volta ai professionisti è data un’ulteriore chance per essere parte attiva in quel processo di ammodernamento delle aziende e di controllo continuo della situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’impresa.