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LA CONTINUITA’ AZIENDALE – EFFETTI  DEL COVID-19.

Se nelle relazioni accompagnatorie al  bilancio  2019 abbiamo dovuto affrontare l’argomento COVID-19 limitatamente agli eventi verificatisi successivamente alla sua chiusura, nel bilancio 2020 – esercizio direttamente e interamente interessato dall’emergenza sanitaria – gli effetti economici e finanziari  della pandemia tutt’ora in atto   dovranno trovare specifica collocazione ed essere spiegati.

 

I  decreti Legge varati nel corso del 2020 hanno previsto alcune deroghe ai principi di redazione del bilancio dettate dai  Principi Contabili  e dal Codice Civile,  finalizzate a supportare le imprese in un momento di estrema difficoltà.

Il D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) è intervenuto sulla possibile sospensione, in tutto o in parte, della rilevazione dei normali  ammortamenti, con il chiaro intento di alleggerire il peso dei costi sull’esercizio 2020.

Il D.L. 23/2020  (Decreto liquidità) è invece intervenuto sul tema della “copertura delle perdite 2020”, consentendone il ripianamento in un termine piuttosto lungo (5 anni)  senza obbligo di riduzione del capitale sociale, ricapitalizzazione, trasformazione regressiva o scioglimento.

Il DL  34/2020 (Decreto Rilancio) – art. 38 quater, comma 2 – deroga al principio generale della “valutazione circa l’esistenza del presupposto della  continuità aziendale”.

Per apprezzare la portata della “deroga” contenuta nel precitato DL, occorre richiamare la norma  e i principi derogati : l’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, rubricato “Principi di redazione del bilancio” che dispone che “Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”  e il Principio Contabile OIC n.   11, punto 21 e seguenti, dedicato alle “Finalità e postulati del bilancio”, che impone una valutazione proiettata nel futuro dell’azienda  (“…e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionate destinato alla produzione di reddito”).

In  buona sostanza, gli Organi della Società (amministrativo e di controllo) sono chiamati ad attestare l’esistenza del presupposto della continuità e, per contro, l’inesistenza di fattori che, anche potenzialmente, mettono a rischio il precitato presupposto. E’ quindi una dichiarazione complessa e importante e su tale valutazione si basa  il futuro dell’azienda.

Anche il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che entrerà in vigore il prossimo 1 settembre, ha come pilastro portante il concetto di “continuità aziendale”, prevedendo – per la sua “misurazione”  e la sua “sostenibilità per almeno sei mesi”  – la determinazione  di appositi indici. E’ quindi ritenuto  forte, molto forte,  l’esigenza di un adeguato equilibrio economico-finanziario-patrimoniale  a garanzia del tessuto sociale (stakeholders in primis).

L’attuale crisi pandemica, trasformatasi in poco tempo in crisi economica, ha imposto di derogare a questi “sani” principi.

L’art. 38 quater, comma 2, del DL 34/20, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” [1]  introduce (su opzione) la deroga al  presupposto della continuità aziendale, sospendendone, appunto, la valutazione.

E’ previsto infatti che “…le valutazioni della prospettiva della continuazione … è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio”, e che “…la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività  ……..può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020”.  Le deroghe in argomento, per espressa previsione, sono limitate “…ai soli fini civilistici”.

Le deroghe in commento valgono unicamente per il bilancio 2020 (più precisamente:  per i bilancio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020) e l’opzione – perché di opzione trattasi – è regolamentata dal Principio interpretativo OIC n. 8 del marzo 2021 (“Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione di bel bilancio – continuità aziendale”), che,  richiamando l’art. 2423 bis, comma 1, n.1, e il principio contabile OIC n. 11, al punto 7 precisa: “…..  la società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11. Può inoltre avvalersi della deroga la società che nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente abbia applicato quanto previsto dall’articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 o quanto previsto dalla precedente norma di cui all’articolo 7 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di “Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio” in vigore fino al 18 luglio 2020. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11”. “La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile. 10 (ndr.: nota integrativa)”.

Il principio introdotto, seppur temporaneamente, consentirà alle aziende colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19 di non effettuare la valutazione circa l’esistenza dei presupposti della continuità aziendale per l’esercizio 2020, potendo quindi assorbire gli effetti conseguenti senza  riflessi negativi sul successivo periodo, a condizione che nel bilancio di esercizio 2019 sia stata certificata, alla data del 31.12.209, la continuità aziendale.

Le aziende che opteranno per la disapplicazione del principio generale della  “valutazione circa l’esistenza del presupposto della  continuità aziendale”,  dovranno darne adeguata informazione in nota integrativa  (ex art. 2427, primo comma, n. 1). A tal proposito, si richiama il contenuto della relazione illustrativa al DL 23/2020 (art. 7 – Disposizione temporanee sui principi di redazione del bilancio), che consiglio di leggere.

Si renderà comunque necessario offrire in nota integrativa non solo la chiara informazione circa l’applicazione della deroga prevista dal DL 34/2020, ma anche un quadro particolareggiato sulla capacità dell’azienda di continuare ad operare nel prossimo futuro, con riferimento ai fattori di rischio derivanti dalla situazione pandemica e alla insussistenza di ragionevoli motivi per la cessazione dell’azienda.

La deroga afferisce solo ed esclusivamente alla continuità aziendale e non può essere applicata a criteri di valutazione diversi da quello alla quale si riferisce.

Il ricorso alla deroga al “principio di continuità aziendale” esplica diretti effetti  anche sull’attività dell’Organo di revisione che, nella propria relazione, dovrà valutare il contenuto dell’informativa resa in nota integrativa dall’Organo Amministrativo della società e, se carente, integrarlo.

[1]

Art. 38 quater – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

  1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 3 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
  3. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

 

 

 

 

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